Il Decreto CAM e le condizioni di comfort

Il Decreto CAM e le condizioni di comfort

 

L’11 ottobre del 2017 è stato emanato il Decreto “Criteri Ambientali Minimi”, da subito denominato decreto CAM, che ha l’obiettivo di assicurare le prestazioni ambientali degli edifici al di sopra della media del settore in un’ottica di ciclo di vita. La vera novità, però, è che il Decreto non si occupa solo di energia ma anche del comfort all’interno degli edifici.

Il riferimento legislativo fissa i Criteri Ambientali Minimi che devono essere adottati nell’affidamento dei servizi di progettazione e la realizzazione di lavori allo scopo di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici.

Con il Decreto CAM, i progettisti di impianti per edifici pubblici ora devono calcolare gli indici PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti) e PMV (Voto medio previsto) per il benessere termoigrometrico.

I CAM sono riportati nel dettaglio nell’allegato 1 del Decreto nel quale sono affrontati i vari aspetti della progettazione sostenibile e che contiene una serie di prescrizioni per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione e idrosanitari.

Per dimostrare la conformità ai vari criteri il progettista deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziati lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam.

Il paragrafo 2.3.5 è di primaria importanza in quanto è dedicato alla qualità ambientale interna, per garantire la quale i progetti devono rispettare una serie di requisiti in materia di illuminazione naturale (2.3.5.1), aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata (2.3.5.2). dispositivi di protezione solare (2.3.5.3) e comfort termoigrometrico (2.3.5.4).

E’ proprio su quest’ultimo aspetto che vale la pena fare una riflessione.

Allo scopo di assicurare le condizioni ottimali di benessere termoigrometrico e di qualità dell’aria interna il decreto prescrive che il progetto debba garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV e di PPD. La classe B richiede un indice PPD, ovvero una percentuale prevista di insoddisfatti, inferiore al 10% per un PMV compreso tra -0,5 e +0,5.

Per dimostrare la conformità al criterio il progettista deve presentare una relazione di calcolo in cui si dimostri che la progettazione del sistema edificio-impianto è avvenuta in modo tale che i parametri che influenzano il comfort garantiscano i valori di PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B.

A tale scopo i progettisti dovranno utilizzare un foglio di calcolo excel in grado di calcolare questi parametri in funzione dei valori di abbigliamento, attività, temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità e velocità dell’aria nella zona occupata.

Si tratta sicuramente di un importante passo avanti dal punto di vista progettuale, rispetto alla prassi finora in uso, che prevedeva la semplice prescrizione dei valori dei singoli parametri. Per garantire la classe B i progettisti dovranno infatti adottare soluzioni quali ad esempio sistemi radianti e/o diffusori ad alta induzione che garantiscano che la zona occupata dalle persone sia trattata con aria nelle condizioni ottimali in termini di temperatura e velocità.

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